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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 11 (Affitto, locazione, uso o comodato dei beni patrimoniali)  delibera sentenza

(1) I beni patrimoniali possono essere concessi a titolo oneroso in affitto, in locazione o in uso, previa deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio.

(2) I beni stessi possono essere concessi in uso a titolo gratuito o in comodato con le modalità indicate nel comma 1 a persone giuridiche e associazioni senza fini di lucro, anche aventi sede fuori provincia, che in base al loro statuto perseguano interessi collettivi. I relativi provvedimenti devono prevedere l'assunzione da parte del concessionario degli oneri della manutenzione ordinaria nonché degli oneri e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile, comprese tutte le spese accessorie.

(3) L'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio può concedere in uso o in comodato i beni per periodi non superiori a dodici mesi.

(4) I contratti di affitto o di locazione sia attivi che passivi possono essere conclusi mediante trattativa privata.5)

massimeDelibera Nr. 1827 del 08.11.2010 - Integrazioni alla delibera n. 3155/09 - nuova regolamentazione dei parcheggi provinciali
5)
L'art. 11 è stato modificato dall'art. 3 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7, dall'art. 19 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dall'art. 33 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, dall'art. 13 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e dall'art. 19 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.