(1) I beni patrimoniali possono essere concessi a titolo oneroso in affitto, in locazione o in uso, previa deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio.
(2) I beni stessi possono essere concessi in uso a titolo gratuito o in comodato con le modalità indicate nel comma 1 a persone giuridiche e associazioni senza fini di lucro, anche aventi sede fuori provincia, che in base al loro statuto perseguano interessi collettivi. I relativi provvedimenti devono prevedere l'assunzione da parte del concessionario degli oneri della manutenzione ordinaria nonché degli oneri e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile, comprese tutte le spese accessorie.
(3) L'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio può concedere in uso o in comodato i beni per periodi non superiori a dodici mesi.
(4) I contratti di affitto o di locazione sia attivi che passivi possono essere conclusi mediante trattativa privata.5)