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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141)2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 37 (Risarcimento danni ad opera della Provincia)

(1) La Giunta provinciale può concedere un indennizzo ai proprietari od affittuari di fondi agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e forestali, nonché al patrimonio zootecnico, qualora i danni causati da fauna selvatica:

  1. vengano accertati su terreni in cui l'esercizio della caccia è vietato o sottoposto a limitazioni ai sensi degli articoli 9, 10 e 15, o nei territori direttamente ad essi confinanti;
  2. vengano arrecati da specie selvatiche non cacciabili.

(2) Le richieste di indennizzo devono essere presentate tempestivamente e comunque entro il termine di due mesi dalla scoperta dei danni all'ufficio provinciale competente in materia di caccia con l'indicazione della presumibile data dell'eventuale raccolto.93)

(3) L'ammontare del danno è accertato dagli Uffici provinciali competenti.

(4) In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, la Giunta provinciale può risarcire i danni arrecati da lepri, uccelli o predatori malgrado le misure di prevenzione messe in atto dai gestori delle riserve di caccia interessate.94)

(5)70)

93)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 17 della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2.
94)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
70)
Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.