(1) La Giunta provinciale può concedere un indennizzo ai proprietari od affittuari di fondi agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e forestali, nonché al patrimonio zootecnico, qualora i danni causati da fauna selvatica:
(2) Le richieste di indennizzo devono essere presentate tempestivamente e comunque entro il termine di due mesi dalla scoperta dei danni all'ufficio provinciale competente in materia di caccia con l'indicazione della presumibile data dell'eventuale raccolto.93)
(3) L'ammontare del danno è accertato dagli Uffici provinciali competenti.
(4) In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, la Giunta provinciale può risarcire i danni arrecati da lepri, uccelli o predatori malgrado le misure di prevenzione messe in atto dai gestori delle riserve di caccia interessate.94)
(5)70)