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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141)2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 34/bis (Guardie venatorie volontarie)

(1) La qualifica di guardia venatoria volontaria può essere concessa a norma delle leggi di pubblica sicurezza a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato previo superamento di un apposito esame dinanzi alla commissione di cui all'articolo 34, comma 1.87)

87)
L'art. 34/bis è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23; ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.P. 28 novembre 1996, n. 23le guardie volontarie in servizio alla data di entrata in vigore della legge sono esonerate dall'esame di cui all'articolo 34/bis della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.