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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141)2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 31 (Vigilanza venatoria)

(1) La sorveglianza sulla caccia ed in particolare la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di caccia spetta agli agenti venatori ed alle guardie volontarie della Provincia, dell'Associazione e dei gestori delle riserve private di caccia, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza, agli organi di polizia forestale, ed agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

(2) Nelle riserve di diritto l'Associazione deve provvedere direttamente od a mezzo di idoneo personale delle riserve stesse ad una vigilanza efficiente e comunque garantire la presenza di almeno un agente venatorio per ogni 10.000 ettari di superficie venatoria. Nel rispetto di tale limite può essere assunto un unico agente venatorio per più riserve di diritto, purché sia garantita una regolare, continua e sufficiente vigilanza venatoria. In ogni caso se l'agente venatorio viene assunto da una riserva o da comunione delle stesse, l'assunzione ed il licenziamento devono essere autorizzati dall'Associazione.

(3) L'Assessore competente può autorizzare per singole riserve deroghe alle disposizioni di cui al comma precedente, a condizione che la vigilanza venatoria venga ugualmente garantita e che la superficie affidata ad un agente venatorio non superi il 20% della misura di cui al comma precedente.

(4) Qualora in una riserva per un periodo di 12 mesi non venga garantita la regolare e dovuta vigilanza venatoria, l'ufficio provinciale competente in materia di caccia provvederà, previa diffida all'Associazione competente, a revocare i permessi di caccia rilasciati. Contro la disposizione dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla sua comunicazione. In tale ipotesi eventuali abbattimenti di specie cacciabili, necessari per motivi biologici o di tutela venatoria o per la protezione delle colture agricole e forestali, verranno effettuati dagli agenti incaricati dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

(4/bis) L'ufficio provinciale competente in materia di caccia provvede, secondo le stesse modalità previste dal comma 4, alla revoca dei permessi di caccia rilasciati anche qualora in un decennio venga accertata per più di una volta l'interruzione per un periodo da tre a dodici mesi della vigilanza venatoria, come prescritta dal comma 2, salvo che sussistano gravi motivi. In tale ambito lo stato di mancata vigilanza non si intende interrotto con l'assunzione di un agente venatorio per un periodo inferiore a dodici mesi. Contro le disposizioni del direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia l'interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla loro comunicazione ed in tal caso si applica quanto contenuto nel terzo periodo del comma 4.77)

(5) Gli agenti venatori addetti alla vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di caccia ai sensi del comma 1 rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.78)

77)
Il comma 4/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.
78)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.