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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141)2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 21 (Immissione di fauna selvatica)

(1) L'immissione di fauna selvatica viva, purché non estranea alle specie selvatiche già presenti nel territorio provinciale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e previa autorizzazione del direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

(2) Senza apposita autorizzazione è vietato introdurre nel territorio della provincia fauna selvatica estranea alla fauna locale, salvo che si tratti di animali destinati a giardini zoologici, circhi equestri e mostre di animali o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento o al commercio per fini ornamentali e amatoriali. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Osservatorio faunistico, nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e sanitaria.66)

66)
L'art. 21 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.