Pubblicata nel B.U. 18 marzo 1986, n. 12.
(1) Il personale addetto alle scuole materne e quello addetto alla formazione professionale è collocato a riposo con effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico successivo alla data di compimento dei limiti massimi di età ovvero di servizio.
(2) Le dimissioni volontarie presentate dal personale contemplato al primo comma decorrono di regola dalla data indicata nel medesimo.
(3) Il collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, ha luogo - per il personale contemplato dal presente articolo - di regola, con effetto dalla data di cui al primo comma.
(4) Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti di quel personale provinciale, da individuare con regolamento di esecuzione, addetto ai servizi connessi alla vita scolastica, che per la loro peculiarità esigono una tale regolamentazione. Detto regolamento fissa anche la data di decorrenza dei relativi provvedimenti in relazione alle esigenze dei servizi.