Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.
(1) Ai fini di una razionalizzazione degli interventi di educazione permanente attuati dai vari uffici provinciali e dalle agenzie educative gli uffici competenti per l'educazione permanente operano interventi di coordinamento dell'intero sistema.19)
L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 16 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.