Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.
(1)18)
(2) La liquidazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 11 avviene, per quanto concerne gli acquisti, previa presentazione della documentazione contabile in originale fino alla concorrenza del finanziamento e, per quanto concerne i lavori su presentazione della documentazione contabile originale o dello stato di avanzamento o finale dei lavori.
(3) È fatto divieto all'ente beneficiario di finanziamenti disposti in base alla presente legge di utilizzare la documentazione contabile esibita o indicata a giustificazione dei medesimi, per l'erogazione di qualsiasi altro finanziamento a carico di enti pubblici.18)
L'art. 15/ter è stato inserito dall'art. 15 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9; il comma 1 è stato successivamente abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.