Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.
(1) Le spese relative alla gestione diretta delle iniziative previste dalla presente legge sono eseguite in economia, anche a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia.15)
L'art. 14 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.