Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.
(1) Biblioteche pubbliche locali site in località centrali possono assumere la funzione di biblioteca centro di sistema.
(2) Alle biblioteche centro di sistema spetta il compito, nell'ambito di un sistema bibliotecario a livello comunale o circondariale, di fornire alle biblioteche di confluenza la necessaria collaborazione e assistenza. In particolare dette biblioteche:
(3) La Giunta provinciale conferisce con propria deliberazione a biblioteche pubbliche locali, previo consenso delle stesse, le funzioni proprie delle biblioteche centro di sistema.
(4) Con regolamento di esecuzione, sentiti i comuni interessati, nonché la consulta di cui al successivo articolo 25, viene emanato il piano di distribuzione territoriale delle biblioteche centro di sistema.