Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.
(1) Fermo restando quanto previsto dalla lettera f) del comma 4 dell'articolo 9 e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10, i delegatari dei servizi sociali provvedono all'assicurazione contro gli infortuni di tutti gli assistiti. 13)
L'art. 33 è stato così sostituito dall'art. 9 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.