Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.
(1) L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona in situazione di handicap nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione e nell'apprendimento.
(2) L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altra difficoltà derivante dalle disabilità connesse all'handicap.
(3) L'integrazione scolastica persegue i seguenti obiettivi:
(4) Con delibera della Giunta provinciale sono determinate le procedure, i criteri e le modalità per l'individuazione degli handicap, per l'effettuazione della diagnosi funzionale e per l'elaborazione del profilo dinamico funzionale, ai fini della formulazione del piano educativo individualizzato.42)
L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.