Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.
(1) Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità delle persone in situazione di handicap, l'amministrazione provinciale attua i seguenti interventi:
(2) I limiti e le modalità degli interventi, anche a favore del singolo, di cui al precedente comma, sono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.