Pubblicata nel B.U. 14 giugno 1983, n. 30.
(1) Secondo i principi programmatici, enunciati nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Provincia promuove, ai sensi dell'articolo 8/4 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, il costante sviluppo del servizio-giovani offrendo opportunità adeguate alle esigenze concrete di tutto il territorio tramite:
(2) Agli effetti dell'attuazione del precedente comma la Provincia può offrire proprie prestazioni, manifestazioni e programmi, mettere a disposizione infrastrutture e intraprendere altre iniziative ritenute necessarie.4)
(3)5)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.
Aai sensi dell'art. 10 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1, la Giunta provinciale ha la facoltà di diventare membro di organizzazioni giovanili o di associazioni che, comunque, si occupino di giovani ai sensi della presente legge.
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 2 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.