In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 51)
Istituzione della Biblioteca Provinciale "Dr. Friedrich Tessmann"

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1)

Pubblicata nel B.U. 23 febbraio 1982, n. 9.

§ 3. (Il consiglio di amministrazione)

(1) Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui 4 appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed uno al gruppo linguistico ladino, fra i quali un esperto di letteratura tedesca e uno di letteratura ladina. Il consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale per le attività scolastiche e culturali del gruppo linguistico tedesco e ladino.

(2)  4)

(3) Il consiglio di amministrazione dura in carica per cinque anni, i singoli membri del consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

(4) Del consiglio di amministrazione fa pure parte, dopo la sua nomina, il presidente del comitato scientifico.

(5) I membri del consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati i membri sostituiti.

(6) Il consiglio di amministrazione può cooptare - con deliberazione motivata e per il proprio periodo di carica - fino a due ulteriori membri; detta deliberazione deve essere inviata per conoscenza alla Giunta provinciale, che, nei trenta giorni successivi al suo ricevimento, può respingerla con provvedimento motivato.

(7) Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno due volte all'anno; viene convocato inoltre ogni volta che il presidente lo ritiene necessario o quando è richiesto, per iscritto e con l'indicazione degli oggetti da trattarsi, da almeno due membri del consiglio di amministrazione.

(8) Il consiglio di amministrazione delibera in merito a tutte le questioni che riguardano la gestione della Biblioteca Provinciale e che non rientrano nelle competenze di altri organi. Esso redige annualmente una relazione sulla gestione della Biblioteca da inviare per conoscenza alla Giunta provinciale.

(9) Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni vengono adottate in base alla maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

(10) Il direttore della Biblioteca Provinciale presenzia alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo ed esercita le funzioni di segretario.

4)

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

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