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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 51)
Istituzione della Biblioteca Provinciale "Dr. Friedrich Tessmann"

1)

Pubblicata nel B.U. 23 febbraio 1982, n. 9.

Art. 1 (Istituzione e finalità)

(1) È istituita con sede in Bolzano la Biblioteca Provinciale "Dr. Friedrich Tessmann".

(2) La Biblioteca Provinciale ha personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti, senza scopo di lucro.

(3) La Biblioteca Provinciale ha la finalità di favorire lo studio delle scienze, delle lettere e delle arti, nonché dei molteplici aspetti della cultura locale e non locale mediante la raccolta, la conservazione e il prestito di materiale bibliografico, pubblicistico e documentario.

(4) Al fine di promuovere e agevolare lo studio e la ricerca, la Biblioteca Provinciale persegue le proprie finalità disciplinando la scelta del proprio materiale secondo i compiti di cui al § 1 dell'allegato statuto.

(5) Le finalità, gli organi e le norme sull'organizzazione interna e sul funzionamento della Biblioteca Provinciale sono disciplinati secondo quanto stabilito nello statuto allegato alla presente legge. Tale statuto può essere modificato con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 2 (Patrimonio)

(1) Il patrimonio della Biblioteca Provinciale è costituito dai beni mobili e immobili passati in sua proprietà attraverso acquisto, donazione o a qualsiasi altro titolo.

(2) La Giunta provinciale di Bolzano è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione della Biblioteca Provinciale un'apposita sede, nonché i necessari arredamenti.

(3) Sono a carico dell'ente proprietario le spese di ammodernamento dell'edificio, i lavori di sistemazione e di manutenzione straordinaria. Spettano invece all'amministrazione della Biblioteca Provinciale gli interventi di ordinaria manutenzione.

(4) La Biblioteca Provinciale è autorizzata ad assumere in carico fondi librari o altro materiale di consultazione concessile in prestito con opportuno contratto o comunque datile in affidamento.

(5) In caso di scioglimento della Biblioteca Provinciale, la Giunta provinciale decide in merito alla destinazione del patrimonio con riguardo alla provenienza e all'originario finanziamento dello stesso.

Art. 3 (Finanziamento)

(1) I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione della Biblioteca Provinciale sono costituiti da:

  • a)  il contributo annuo di finanziamento erogato dalla Giunta provinciale secondo la misura stabilita per ogni esercizio con la corrispondente legge finanziaria;
  • b)  i contributi di enti pubblici e privati;
  • c)  i redditi di eventuali donazioni, lasciti ed altre elargizioni;
  • d)  le assegnazioni straordinarie di fondi per particolari attività affidate alla Biblioteca Provinciale dalla Giunta provinciale o da altri enti;
  • e)  gli eventuali corrispettivi per le utenze, le more e le mediazioni;
  • f)  qualunque altro introito che consenta il perseguimento delle finalità della Biblioteca Provinciale.

(2) I contributi annui di finanziamento vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 4 (Esercizio finanziario)

(1) L'esercizio finanziario della Biblioteca Provinciale ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

(2) Le deliberazioni relative al bilancio annuale di previsione, le sue modifiche e il rendiconto devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale.

(3) Nei trenta giorni successivi al ricevimento delle rispettive deliberazioni, la Giunta provinciale può non approvarle ovvero promuoverne il riesame con richiesta motivata. Le deliberazioni si intendono approvate se trascorsi trenta giorni dal loro ricevimento non vengono restituite con motivata richiesta di riesame.

Art. 5 (Organi)

(1) Per l'amministrazione e il funzionamento della Biblioteca Provinciale sono previsti i seguenti organi:

  • a)  il consiglio di amministrazione;
  • b)  il presidente;
  • c)  il comitato scientifico;
  • d)  il collegio dei revisori dei conti.

(2) La nomina degli organi e le rispettive competenze sono previste nello statuto della Biblioteca Provinciale.

(3) In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi della Biblioteca Provinciale o di gravi irregolarità, la Giunta provinciale dispone per lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina in sua vece un amministratore straordinario, il quale gestisce l'ordinaria amministrazione e provvede entro i sei mesi successivi alla sua nomina alla ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 6 (Personale)

(1) Nel rispetto di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la pianta organica e l'ordinamento del personale della Biblioteca Provinciale vengono deliberati dal consiglio di amministrazione. Detta deliberazione deve essere approvata dalla Giunta provinciale.

(2) Il trattamento economico e giuridico del personale deve corrispondere a quello del personale amministrativo dell'amministrazione provinciale. 2)

(3) La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare proprio personale alla Biblioteca Provinciale. Il personale è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di attività presso la Biblioteca Provinciale. La posizione di fuori ruolo permane anche in caso di promozione a qualifiche superiori.

(4) Il personale di ruolo e non di ruolo della Biblioteca Provinciale è iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL).

2)

Vedi l'art. 5 della L.P. 9 agosto 1988, n. 27.

Art. 7 (Norme transitorie)

(1) In sede di prima applicazione della presente legge, con delibera del consiglio di amministrazione della Biblioteca Provinciale il personale che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge era incaricato a tempo pieno ed a stipendio annuo presso la "Biblioteca Dr. Friedrich Tessmann" del "Südtiroler Kulturinstitut" viene inquadrato quale personale della Biblioteca Provinciale nei livelli corrispondenti alle mansioni effettivamente esercitate alla qualifica rivestita, nonché al titolo di studio posseduto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale di inquadramento.

(2) Tale inquadramento avviene su domanda degli interessati entro sei mesi dall'approvazione della pianta organica da parte della Giunta provinciale ed a condizione che all'atto dell'assunzione sia cessato a tutti gli effetti il rapporto di impiego con il "Südtiroler Kulturinstitut".

(3) A detto personale ai soli effetti della progressione di carriera vengono riconosciuti gli anni di servizio prestati a tempo pieno presso la "Biblioteca Tessmann" del "Südtiroler Kulturinstitut"; per quanto riguarda servizi prestati presso enti pubblici o privati si applicano le norme in vigore per il personale provinciale.

(4) I posti previsti in organico e non coperti ai sensi dei commi precedenti possono essere ricoperti in sede di prima applicazione della presente legge anche per chiamata diretta con personale di ruolo statale o di enti pubblici in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive qualifiche funzionali di inquadramento e degli altri requisiti richiesti ad eccezione del limite superiore di età, che abbia prestato servizio presso istituzioni pubbliche o private con mansioni corrispondenti o analoghe a quelle previste per la rispettiva qualifica funzionale di inquadramento e sia ritenuto particolarmente idoneo. Anche in questo caso e ai soli effetti di progressione in carriera, vengono riconosciuti i servizi prestati presso lo Stato e altri enti pubblici.

(5) L'applicazione del presente articolo è vincolata all'atto di donazione da parte del "Südtiroler Kulturinstitut" a favore della Biblioteca Provinciale; la donazione deve comprendere i patrimoni librari e pubblicistici, nonché ogni altro bene catalogato e disponibile alla consultazione e al prestito, comprese le relative attrezzature già in dotazione alla biblioteca del "Südtiroler Kulturinstitut".

(6) Il consiglio di amministrazione è competente a concludere le trattative con l'ente proprietario in merito al passaggio dei beni di cui al precedente comma.

Art. 8 (Disposizione finale)

(1) In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla costituzione del consiglio di amministrazione, i compiti dello stesso possono essere esercitati da un amministratore straordinario nominato dalla Giunta provinciale.

Art. 9-10.   3)

La presente legge sarà, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

3)

Omissis.

STATUTO
della Biblioteca Provinciale "Dr. Friedrich Tessmann"

§ 1. (Compiti)

(1) La Biblioteca Provinciale - per le finalità e secondo le direttive generali espresse all'articolo 1 della legge istitutiva - espleta in particolare i compiti di:

  • a)  raccogliere materiale bibliografico nei settori delle scienze, delle arti e delle lettere ivi compresi le riviste e i bollettini di maggior rilevanza, nonché la stampa a carattere periodico e quotidiano in genere;
  • b)  raccogliere scritti e opere di autori altoatesini, bibliografia e stampa in genere pubblicate sul territorio altoatesino, nonché bibliografia e stampa pubblicate altrove, ma riferentisi all' Alto Adige, con il compito di ordinare tutto il proprio materiale secondo razionali sistemi di catalogazione e di metterlo a disposizione degli utenti interessati;
  • c)  fungere, all' interno del sistema biblioteconomico provinciale, quale biblioteca generale di studio e consentire pertanto il prestito e la consultazione - nei limiti delle proprie capacità e su richiesta dell'utenza interessata - direttamente o per posta ricorrendo se occorre anche al prestito da altre biblioteche appartenenti ad altri sistemi biblioteconomici nazionali ed esteri;
  • d)  agevolare unitamente all' ufficio provinciale per le biblioteche la preparazione del personale appartenente a biblioteche che - all'interno del sistema biblioteconomico provinciale - hanno carattere pubblico locale ovvero centrale.

(2) Per il raggiungimento delle finalità e dei compiti summenzionati la Biblioteca Provinciale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di altri enti, associazioni o istituti aventi stesse o analoghe finalità e favorendo eventuali misure di coordinamento, nonché a stipulare con gli stessi accordi e convenzioni, come pure ad associarsi agli stessi.

§ 2. (Organi)

(1) Sono organi della Biblioteca Provinciale:

  • a)  il consiglio di amministrazione;
  • b)  il presidente;
  • c)  il comitato scientifico;
  • d)  il collegio dei revisori dei conti.

§ 3. (Il consiglio di amministrazione)

(1) Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui 4 appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed uno al gruppo linguistico ladino, fra i quali un esperto di letteratura tedesca e uno di letteratura ladina. Il consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale per le attività scolastiche e culturali del gruppo linguistico tedesco e ladino.

(2)  4)

(3) Il consiglio di amministrazione dura in carica per cinque anni, i singoli membri del consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

(4) Del consiglio di amministrazione fa pure parte, dopo la sua nomina, il presidente del comitato scientifico.

(5) I membri del consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati i membri sostituiti.

(6) Il consiglio di amministrazione può cooptare - con deliberazione motivata e per il proprio periodo di carica - fino a due ulteriori membri; detta deliberazione deve essere inviata per conoscenza alla Giunta provinciale, che, nei trenta giorni successivi al suo ricevimento, può respingerla con provvedimento motivato.

(7) Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno due volte all'anno; viene convocato inoltre ogni volta che il presidente lo ritiene necessario o quando è richiesto, per iscritto e con l'indicazione degli oggetti da trattarsi, da almeno due membri del consiglio di amministrazione.

(8) Il consiglio di amministrazione delibera in merito a tutte le questioni che riguardano la gestione della Biblioteca Provinciale e che non rientrano nelle competenze di altri organi. Esso redige annualmente una relazione sulla gestione della Biblioteca da inviare per conoscenza alla Giunta provinciale.

(9) Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni vengono adottate in base alla maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

(10) Il direttore della Biblioteca Provinciale presenzia alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo ed esercita le funzioni di segretario.

4)

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

§ 4. (Il presidente)

(1) Il presidente è eletto nella prima seduta del consiglio di amministrazione in seno al consiglio stesso.

(2) Il presidente ha la responsabilità per la gestione della Biblioteca Provinciale, per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, per la rappresentanza legale della Biblioteca Provinciale, nonché per la convocazione del consiglio di amministrazione da lui presieduto.

(3) Il presidente è autorizzato ad adottare provvedimenti d'urgenza, che devono comunque essere sottoposti al consiglio di amministrazione per la ratifica nell'adunanza successiva.

(4) Il presidente è autorizzato a riscuotere i pagamenti ed a rilasciare quietanza.

(5) In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci, con tutti i diritti e i doveri, un membro del consiglio di amministrazione da lui delegato.

§ 5. (Il comitato scientifico)

(1) Il comitato scientifico è composto da cinque membri esperti, di cui 4 appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno al gruppo linguistico ladino, i quali non possono essere dipendenti della Biblioteca Provinciale, ed è nominato dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale per le attività scolastiche e culturali in lingua tedesca e ladina per un periodo pari alla durata in carica del consiglio di amministrazione. Nella sua prima riunione il comitato scientifico elegge nel proprio seno il proprio presidente.

(2) Un membro è scelto da una terna proposta del "Südtiroler Kulturinstitut", uno da una terna proposta dall' "Istituto ladino di cultura" e un altro membro deve fare parte della consulta provinciale per gli archivi e le biblioteche storiche. I singoli membri possono essere riconfermati.

(3) I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati i membri sostituiti.

(4) Su proposta del comitato scientifico il consiglio di amministrazione può cooptare - con deliberazione motivata e per il periodo di carica - fino a due ulteriori membri del comitato scientifico; detta deliberazione deve essere inviata per conoscenza alla Giunta provinciale che può respingerla con provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della stessa.

(5) Il direttore della Biblioteca Provinciale presenzia alle riunioni del comitato scientifico con voto consultivo ed esercita le funzioni di segretario.

§ 6. (Attribuzioni del comitato scientifico)

(1) Il comitato scientifico è l'organo consulente del consiglio di amministrazione per tutto ciò che concerne l'attività tecnico-scientifica della Biblioteca Provinciale.

(2) Il comitato scientifico viene convocato almeno due volte all'anno. Viene convocato inoltre ogni volta che il presidente del comitato stesso lo ritiene necessario o quando è richiesto, per iscritto e con l'indicazione degli oggetti da trattarsi, da almeno due membri del comitato o dal consiglio di amministrazione.

(3) Per la legalità delle riunioni e delle deliberazioni si applicano le disposizioni valevoli per il consiglio di amministrazione.

(4) Il comitato scientifico ha in particolare le seguenti attribuzioni:

  • a)  eleggere il proprio presidente;
  • b)  compilare il programma annuale e la relazione annuale da sottoporre al consiglio di amministrazione per la loro definitiva approvazione;
  • c)  elaborare il regolamento della Biblioteca da sottoporre al consiglio di amministrazione per la sua definitiva approvazione;
  • d)  esprimere tutti i pareri e le proposte in merito all' attività tecnico-scientifica;
  • e)  esprimere pareri richiesti dal consiglio di amministrazione;
  • f)  elaborare proposte atte ad un migliore raggiungimento delle finalità e dei compiti attribuiti alla Biblioteca Provinciale;
  • g)  formulare proposte per lo scambio di esperienze e di iniziative da attuarsi in collaborazione con altre biblioteche nazionali o estere;
  • h)  elaborare proposte per il coordinamento dell' attività della Biblioteca Provinciale con le attribuzioni dell'ufficio provinciale per gli archivi, gli usi e costumi locali e la toponomastica;
  • i)  scambiare esperienze ed iniziative - anche in sedute comuni - con l' organo che svolge analoga attività per il gruppo linguistico italiano.

§ 7. (Il collegio dei revisori dei conti)

(1) Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui 4 appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed uno al gruppo linguistico ladino, nominati dalla Giunta provinciale per la durata in carica del consiglio di amministrazione.

(2) Il collegio dei revisori dei conti compie tutte le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione della Biblioteca Provinciale e compila in merito una relazione annuale da allegare al rendiconto.

(3) Nella sua prima seduta il collegio dei revisori dei conti elegge nel proprio seno il proprio presidente.

§ 8. (Esercizio finanziario)

(1) L'esercizio finanziario della Biblioteca Provinciale ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

(2) Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

(3) I bilanci di previsione devono essere approvati entro il 30 settembre dell'anno precedente e il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo e devono essere inviati per l'approvazione entro il mese successivo all'ufficio competente dell'Amministrazione provinciale. Le variazioni di bilancio sono pure sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale. 5)

5)

Vedi l'art. 13 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17:

Art. 13

(1) A decorrere dall'anno finanziario 1995 gli enti istituti aziende autonome dipendenti dalla Provincia devono deliberare il rendiconto e trasmetterlo alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, anche in deroga ai diversi termini eventualmente stabiliti dalle rispettive leggi di ordinamento.

§ 9. (Il personale)

(1) L'ordinamento del personale e la pianta organica sono deliberate dal consiglio di amministrazione e devono essere inviate entro un mese all'ufficio competente dell'Amministrazione provinciale. L'approvazione degli stessi spetta alla Giunta provinciale.

(2) L'ordinamento del personale oltre a regolare il trattamento economico e giuridico del personale disciplina anche le relative mansioni e indica i titoli di studio e le specializzazioni richiesti.

(3) Le mansioni di direttore della Biblioteca Provinciale comprendono la direzione tecnico-scientifica e amministrativa della Biblioteca stessa.

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