Pubblicata nel B.U. 16 novembre 1982, n. 53.
(1) Per le finalità di cui all'articolo 2/bis, comma 1, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1999 (cap. 81218) la spesa di lire 4 miliardi. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.6)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
L'art. 13 è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.