Pubblicata nel B.U. 16 novembre 1982, n. 53.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano può realizzare infrastrutture per una rete a banda larga in territorio provinciale, compreso il collegamento della rete ad altri offerenti nazionali e internazionali di telecomunicazione.
(2) L'utilizzo e la gestione di queste infrastrutture possono essere garantiti direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano o assegnati, tramite opportune convenzioni, ad istituzioni pubbliche o private.2)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.