Pubblicata nel B.U. 14 aprile 1981, n. 20.
(1) Durante il periodo di fioritura dei fruttiferi è vietato il trattamento con prodotti fitosanitari dannosi alle api.
(2) La Ripartizione provinciale Agricoltura, sulla base della comunicazione del Centro di consulenza per la frutti- e viticoltura dell'Alto Adige, dispone su quale periodo e su quali prodotti fitosanitari il divieto si estende.
(3) Chiunque violi il divieto soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.6)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.