Pubblicata nel B.U. 14 aprile 1981, n. 20.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare come legge della Provincia.
L'art. 9 è stato abrogato dall'art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.