Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.
(1) In deroga all'articolo 17, comma 5, della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, il ricavo dall'alienazione di beni immobili affidati in gestione all'Azienda provinciale Foreste e Demanio, per un importo di 335.700 euro, è assegnato all'Azienda medesima per il finanziamento delle spese di ricostruzione delle opere e di ripristino degli impianti danneggiati dall'incendio dell'agosto 2001.36)
L'art. 30/bis è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.