Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.
(1) Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, il consiglio di amministrazione dell'Azienda può deliberare l'articolazione dell'Azienda nel rispetto dei principi enunciati nel secondo comma dell'articolo 10 della legge provinciale citata.