Pubblicata nel B.U. 27 giugno 1981, n. 32/numero straordinario.
(1) (2) 40)
(3) Al personale di cui al primo comma spettano tutti i benefici di carattere previdenziale previsti dalla legislazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la Provincia, incluso quello di cui all'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, per il complesso dei servizi resi alla Provincia ed all'ente di provenienza, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa.
(4) Parimenti e considerato utile ai fini della corresponsione dell'indennità di buona uscita prevista dalle vigenti disposizioni legislative provinciali l'intero servizio effettivamente reso dal personale interessato presso l'ente di provenienza, fatta salva la facoltà dell'amministrazione provinciale di recuperare comunque le relative indennità di anzianità maturate per il servizio medesimo. 41)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
Il 4° comma è stato sostituito dall'art. 68 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12.