Pubblicata nel B.U. 27 giugno 1981, n. 32/numero straordinario.
(1) È garantito a tutti i dipendenti provinciali il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
(2) L'amministrazione si consulta periodicamente con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative tra i dipendenti provinciali su questioni connesse col rapporto di lavoro e le condizioni di lavoro dei dipendenti provinciali.
(3) Le organizzazioni sindacali collaborano, in armonia con i loro compiti quali rappresentanti del personale e con l'osservanza delle competenze dell'amministrazione, all'efficienza dell'amministrazione che è al servizio del cittadino.