Pubblicata nel B.U. 27 giugno 1981, n. 32/numero straordinario.
(1) Il Presidente della giunta provinciale, anche su richiesta di singoli Assessori, ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti formali con efficacia esterna adottati dagli Assessori o dai funzionari dirigenti, nelle rispettive materie di competenza e di prendere visione della relativa documentazione. 3)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.