In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 161)
Amministrazione dei beni di uso civico 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.
2)
Il titolo in lingua tedesca è stato modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 9/ter (Funzioni amministrative)

(1) Le funzioni amministrative in materia di usi civici attribuite ai sensi della normativa vigente al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sono esercitate dall’assessore competente in materia; i relativi provvedimenti sono definitivi e costituiscono titolo per le iscrizioni tavolari.25)

25)
L'art. 9/ter è stato inserito dall'art. 10, comma 14, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.