Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.
(1) Per l'accertamento delle trasgressioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.
(2) Le ingiunzioni di pagamento per le sanzioni amministrative sono disposte dal capo dell'ufficio minerario provinciale.