Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.
(1) Il servizio di controllo e di vigilanza delle norme della presente legge e per l'accertamento delle infrazioni relative è affidato al personale tecnico dell'ufficio minerario provinciale, che riveste la qualifica di cui all'articolo 13 della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32.