In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 461)
Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
2)
Il termine „sordomuto“ è stato sostituito dalla parola „sordo“ dall'art. 1, comma 2, della L.P. 21 agosto 1978, n. 46, ossia dall'art. 44, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 14 (Ricorso in relazione all'accertamento)

(1) Avverso il giudizio delle commissioni sanitarie di cui all'articolo 10 l'interessato può proporre ricorso in carta libera entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione, ad apposita commissione di appello, allegando un certificato di un medico specializzato nella disciplina attinente al proprio handicap. Tale commissione decide definitivamente. Tale commissione è presieduta da un medico del servizio sanitario provinciale o da un medico specialista convenzionato con il servizio sanitario provinciale ed è composta oltre che dal presidente, da tre medici specialisti designati dall'assessore alla sanità e scelti in una rosa di cinque medici specialisti nelle materie di medicina interna, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria e di ortopedia o materie affini, di cui tre designati dalle associazioni di categoria rispettivamente interessate, nominati dalla Giunta provinciale. Non è ammessa la contemporanea appartenenza alla commissione di appello e alle commissioni di accertamento di cui al precedente articolo 10. Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, gli emolumenti previsti per i membri delle commissioni di prima istanza. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario designato dall'assessore provinciale alla sanità.23)

(2) La commissione di appello che decide sui ricorsi avverso il giudizio di una commissione sanitaria di cui all’articolo 10, comma 10, è integrata da un operatore sociale e da un medico specialista nei casi da esaminare.24)

23)
L'art. 14 è stato modificato dall'art. 46 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20, art. 4 della L.P. 7 agosto 1986, n. 22, e successivamente sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.
24)
L'art. 14, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 5, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
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