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In vigore al: 11/09/2012

b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 601)
Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle aree non servite da autolinee in concessione

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1)

Pubblicata nel B.U. 1° febbraio 1977, n. 6.

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione del contratto di assuntoria)

(1) La Provincia, secondo le modalità, le procedure e le condizioni previste nella presente legge, provvede al trasporto degli utenti di cui al successivo titolo III attraverso la stipula di contratti di trasporto in assuntoria con i seguenti operatori:

  • a)  titolari di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente o di licenza per il servizio di taxi, loro consorzi o cooperative e tutte le altre forme associative previste dalla legge;
  • b)  concessionari di servizi di trasporto pubblico di competenza provinciale, limitatamente ai servizi svolti con autovetture di capacità fino a nove posti;
  • c)  operatori che utilizzano autoveicoli affidati in comodato o assunti in locazione ai sensi dell' articolo 10 e seguenti;
  • d)  coltivatori diretti residenti nei comuni montani e iscritti all' INPS, collettività ed enti pubblici muniti di autobus adibiti ad uso proprio e veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti ad uso proprio, di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero di autovetture immatricolate ad uso proprio, limitatamente ai comuni classificati montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, alla condizione che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge e del certificato di abilitazione professionale. 2)

(2) Il servizio di trasporto con contratto di assuntoria viene organizzato, accertata l'impossibilità di utilizzare i servizi in concessione, salvo quanto disposto al successivo articolo 17, ed è aperto, quando vi siano posti eccedenti, ad altri utenti con preferenza a quelli residenti nelle località servite, anche se non appartengono alle categorie per le quali il servizio è istituito. 3)

2)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 28 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

3)

Il comma 2 è stato modificato dall'art. 36 della L.P. 30 luglio 1981, n. 24.

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