Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
(1) (2)35)
(3) Qualora la contestazione sia fatta a più persone, esecutori e mandanti, questi sono solidalmente tenuti al pagamento della somma.
I commi 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.