Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
(1) L'accesso al demanio idrico provinciale, per il servizio di controllo, per i rilievi necessari, nonché per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 8 della presente legge, regolarmente approvati, non può essere in alcun modo vietato dai proprietari confinanti, ai quali per eventuali danni verrà corrisposto un equo indennizzo, stimato dall'Ispettorato dell'agricoltura o delle foreste.30)
L'art. 19 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.