Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
(1) Il demanio idrico provinciale, passato alla Provincia autonoma di Bolzano con D.P.R. 15 gennaio 1973, n. 115, è costituito dai corsi d'acqua e dai laghi demaniali, dalle opere di protezione delle acque, di contenimento delle stesse e di difesa del suolo, con le relative strutture accessorie e di servizio.
(2) Esso comprende:
(3) Ai soli fini degli interventi sistematori o dell'esercizio della polizia idraulica la Giunta provinciale è autorizzata ad emanare, in deroga alla procedura di cui all'articolo 3 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, elenchi suppletivi o correttivi delle acque pubbliche tendenti ad inserire nuovi corsi d'acqua aventi carattere torrentizio o ad escludere acque irrilevanti ai fini idraulici.21)
L'art. 14 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16; il comma 3 è stato successivamente aggiunto dall'art. 20 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.