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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 351)
Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

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1)

Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.

Art. 14  delibera sentenza

(1) Il demanio idrico provinciale, passato alla Provincia autonoma di Bolzano con D.P.R. 15 gennaio 1973, n. 115, è costituito dai corsi d'acqua e dai laghi demaniali, dalle opere di protezione delle acque, di contenimento delle stesse e di difesa del suolo, con le relative strutture accessorie e di servizio.

(2) Esso comprende:

  1. per i corsi d'acqua:
    1. l'alveo, il greto e le sponde;
    2. gli argini, i terrapieni, le opere di protezione o di contenimento con le relative strutture accessorie e di servizio. Se mancano le opere di cui sopra, il limite demaniale dei corsi è dato dal livello di piena normale e per i corsi d'acqua aventi carattere torrentizio dal livello di piena straordinaria;
  2. per i laghi:
    1. l'alveo, le sponde, le spiagge;
    2. gli argini, i terrapieni e le opere di protezione o di contenimento con le relative strutture accessorie e di servizio;
  3. le altre opere di protezione delle acque, di contenimento delle stesse e di difesa del suolo con le relative strutture accessorie e di servizio anche se non ubicate a contatto dei corsi d'acqua e dei laghi; fra tali opere sono comprese quelle per la stabile correzione dei corsi d'acqua e dei laghi, per la sistemazione dei terreni sui versanti, i paravalanghe, le officine, i cantieri permanenti, i magazzini di deposito, gli alloggi di servizio e le opere idrauliche in genere. 21)

(3) Ai soli fini degli interventi sistematori o dell'esercizio della polizia idraulica la Giunta provinciale è autorizzata ad emanare, in deroga alla procedura di cui all'articolo 3 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, elenchi suppletivi o correttivi delle acque pubbliche tendenti ad inserire nuovi corsi d'acqua aventi carattere torrentizio o ad escludere acque irrilevanti ai fini idraulici.21)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 352 vom 21.12.1999 - Öffentliches Wassergut - Voraussetzungen für Entdemanialisierung
21)

L'art. 14 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16; il comma 3 è stato successivamente aggiunto dall'art. 20 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

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