Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.
(1) La decadenza dell'autorizzazione può venire pronunciata quando il titolare:
(2) La decadenza viene pronunciata a seguito di diffida comunicata con lettera raccomandata R.R., rimasta senza effetto nel termine prescritto, con decreto dell'Assessore provinciale competente in materia, sentito l'ufficio minerario provinciale.
(3) Contro il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, entro 30 giorni dalla comunicazione, la quale decide entro 60 giorni.4)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 20 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.