(1) Agli alunni può essere concessa una borsa di studio, purchè gli stessi siano in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 3 e si trovino nelle condizioni economiche disagiate di cui all'articolo 2, comma 5.
(2) L'assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale.
(3) Nel bando di concorso sono stabiliti:
(4) In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 e dal presente articolo può essere concessa una borsa di studio straordinaria ad alunni che si trovano in uno stato di particolare bisogno.7)