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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.

Art. 5 (Borse di studio)  delibera sentenza

(1) Agli alunni può essere concessa una borsa di studio, purchè gli stessi siano in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 3 e si trovino nelle condizioni economiche disagiate di cui all'articolo 2, comma 5.

(2) L'assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale.

(3) Nel bando di concorso sono stabiliti:

  1. l'ammontare della borsa di studio;
  2. i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti, comprese le condizioni economiche disagiate;
  3. le disposizioni per l'assegnazione dei punteggi per le graduatorie.

(4) In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 e dal presente articolo può essere concessa una borsa di studio straordinaria ad alunni che si trovano in uno stato di particolare bisogno.7)

massimeDelibera N. 4511 del 02.12.2002 - Criteri per la determinazione della situazione economica
7)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 3, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.