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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.

Art. 18 (Incompatibilità e cumuli)

(1) La borsa di studio provinciale non è compatibile con il godimento di altre borse di studio o di posto gratuito in collegio o convitto. Allo studente deve essere assicurata la facoltà di opzione.

(2) Tutte le altre provvidenze previste dalla presente legge sono tra loro cumulabili.