In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.

Art. 17/ter (Centri linguistici per bambini e giovani migranti)

(1) Per un intensivo sostegno linguistico di bambini e giovani migranti la Giunta provinciale può istituire o finanziare centri linguistici in provincia di Bolzano. I centri linguistici possono essere gestiti direttamente dall'amministrazione provinciale o da terzi.25)

25)
L'art. 17/ter è stato inserito dall'art. 17 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.