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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.

Art. 17/bis (Convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano)

(1) A decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, il convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano è trasformato in una struttura convittuale e formativa provinciale destinata a studenti e studentesse frequentanti le scuole secondarie, nonché i corsi di istruzione e formazione superiore ed universitari. Il convitto costituisce, altresì, una struttura che si pone a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e che concorre alla realizzazione di attività di formazione in servizio destinate al personale scolastico.

(2) All'amministrazione del convitto provinciale provvede la Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana che, a tal fine, si avvale anche del contingente di personale determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.24)

24)
L'art. 17/bis è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9. A termini dell'art. 52 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, il comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.