(1) A decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, il convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano è trasformato in una struttura convittuale e formativa provinciale destinata a studenti e studentesse frequentanti le scuole secondarie, nonché i corsi di istruzione e formazione superiore ed universitari. Il convitto costituisce, altresì, una struttura che si pone a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e che concorre alla realizzazione di attività di formazione in servizio destinate al personale scolastico.
(2) All'amministrazione del convitto provinciale provvede la Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana che, a tal fine, si avvale anche del contingente di personale determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.24)