(1) La provincia può assumere ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio ed in particolare realizzare o promuovere convitti e residenze studentesche, viaggi e visite d'istruzione, forniture di libri per le biblioteche di classe e di istituto e di altro materiale didattico di uso collettivo, nonché di strumenti di apprendimento individuale.
(2) Tali servizi possono essere realizzati direttamente o mediante la concessione di contributi o sussidi ai Comuni, loro consorzi, nonché ad altri enti o istituzioni particolarmente qualificati, che ne facciano richiesta.23)