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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.

Art. 17 (Altri servizi)

(1) La provincia può assumere ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio ed in particolare realizzare o promuovere convitti e residenze studentesche, viaggi e visite d'istruzione, forniture di libri per le biblioteche di classe e di istituto e di altro materiale didattico di uso collettivo, nonché di strumenti di apprendimento individuale.

(2) Tali servizi possono essere realizzati direttamente o mediante la concessione di contributi o sussidi ai Comuni, loro consorzi, nonché ad altri enti o istituzioni particolarmente qualificati, che ne facciano richiesta.23)

23)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.