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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.

Art. 16/bis (Servizio di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani al di fuori dell'orario scolastico)  delibera sentenza

(1) La Provincia può mettere a disposizione degli alunni e degli apprendisti un servizio abitativo in forma di residence, collegio, convitto o istituzioni simili, gestiti direttamente dalla Provincia oppure tramite terzi.18)

(2) Agli enti pubblici o privati, senza fini di lucro, che gestiscono i convitti o i collegi di cui al comma 1, può essere coperto il deficit della gestione ordinaria per intero nel limite di spesa fissato dalle disposizioni di concessione dei contributi, qualora vi sia la disponibilità sul corrispondente capitolo di bilancio. Agli enti pubblici o privati senza fini di lucro, che promuovono gli interessi e le attività dei collegi, la Giunta provinciale può concedere contributi fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese riconosciute.18)

(3) La Provincia può concedere contributi a privati, enti ed associazioni senza fini di lucro, che offrono o promuovono fuori dagli orari scolastici un servizio qualificato di sorveglianza e di sostegno a favore di bambini e giovani. Potranno essere sostenute di norma quelle iniziative nelle quali le famiglie partecipano ai costi almeno nell'ammontare del 33 per cento. Per motivi socio-pedagogici può essere prevista una partecipazione inferiore alle spese a carico delle famiglie. L'ammontare dei contributi non può superare le perdite di gestione.

(4) Agli enti e alle associazioni senza fini di lucro, che mettono a disposizione uno dei servizi abitativi di cui al comma 1, possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per:

  1. acquisto di edifici ovvero acquisizione di aree;
  2. progettazione, costruzione, ampliamento, sistemazione, ristrutturazione o completamento di edifici;
  3. acquisto di arredamenti e attrezzature. 18)

(5) Gli enti e le associazioni beneficiari dei contributi di cui al comma 4 devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici e delle relative pertinenze, attrezzature ed arredi senza il consenso della Giunta provinciale. La durata del relativo vincolo, che non può essere inferiore ad anni 20 nè superiore ad anni 50, è fissata dalla Giunta provinciale, tenuto conto dell'entità del contributo concesso. Il vincolo a non mutare la destinazione è annotato nel libro fondiario.19)

(6) Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e delle pertinenze, il contributo deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali. Qualora l'edificio continui ad essere utilizzato per finalità di carattere sociale, il contributo concesso è ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio, conformemente alla destinazione di cui al comma 1. La differenza, maggiorata degli interessi legali, deve essere restituita.19)

(7) In deroga alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, i beni con vincolo di destinazione possono essere messi a disposizione della Provincia dietro pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti.19)

(8) La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.20)19)

massimeDelibera N. 4546 del 28.12.2007 - Servizio di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani in orario extrascolastico ai sensi dell'articolo 16 bis della legge provinciale del 31 agosto 1974, n. 7 - Modifica dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale del 13/03/2006, n. 795
18)
I commi 1, 2 e 4 sono stati così sostituiti dall'art. 6, comma 7, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
19)
I commi 5, 6, 7 e 8 sono stati aggiunti dall'art. 6, comma 8, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
20)
L'art. 16/bis è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.