(1) Agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado i consigli di istituto o di direzione assegnano in comodato i libri di testo, anche in forma elettronica. I testi di lavoro attivi sono assegnati in proprietà agli alunni. Alle famiglie è concesso in alternativa il rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale didattico.
(2) La Giunta provinciale determina annualmente i criteri di scelta dei libri di testo e l'importo massimo per l'acquisto dei medesimi per ogni alunno e classe, rispettivamente i criteri per la concessione e per la determinazione dell'ammontare nonché per le modalità di erogazione del rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale didattico.14)