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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.

Art. 12 (Libri di testo)  delibera sentenza

(1) Agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado i consigli di istituto o di direzione assegnano in comodato i libri di testo, anche in forma elettronica. I testi di lavoro attivi sono assegnati in proprietà agli alunni. Alle famiglie è concesso in alternativa il rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale didattico.

(2) La Giunta provinciale determina annualmente i criteri di scelta dei libri di testo e l'importo massimo per l'acquisto dei medesimi per ogni alunno e classe, rispettivamente i criteri per la concessione e per la determinazione dell'ammontare nonché per le modalità di erogazione del rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale didattico.14)

massimeDelibera N. 922 del 30.03.2009 - Criteri per l'assegnazione di fondi alle scuole in lingua italiana per l'acquisto di libri di testo
massimeDelibera N. 1283 del 21.04.2008 - Determinazione dell'ammontare del finanziamento provinciale per l'acquisto di libri di testo a favore delle scuole in lingua tedesca e ladina - anno scolastico 2008/09
14)
L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13, modificato dall'art. 29 della L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, ed infine così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 19 settembre 2008, n. 6.