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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.

Art. 3 (Aventi diritto)

(1) Possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadini dell'Unione Europea frequentanti istituzioni scolastiche e formative professionali in provincia di Bolzano;
  2. cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano, che frequentano istituzioni scolastiche e formative professionali in provincia di Bolzano;
  3. cittadini dell'Unione Europea, residenti in provincia di Bolzano da almeno due anni, che frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano. 3)
  4. cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia, e quindi equiparati ai cittadini italiani; 4)
  5. cittadine e cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano da almeno cinque anni, che frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano. 4)
3)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
4)
Le lettere d) ed e) sono state aggiunte dall'art. 16, comma 3, della L.P. 28 ottobre 2011, n. 12.