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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.

Art. 2 (Piano annuale dei servizi)

(1) Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta provinciale approva il piano di indirizzo generale degli interventi atti a realizzare il diritto allo studio.

(2) Il piano individua sia gli interventi che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi o oggettivi degli alunni, sia quelli che non prescindono dai suddetti requisiti o che sono attribuiti per concorso.

(3) La Provincia promuove il diritto allo studio attraverso:

  1. borse di studio ordinarie;
  2. borse di studio straordinarie;
  3. rimborso tasse e contributi scolastici;
  4. refezioni scolastiche;
  5. libri di testo;
  6. trasporti scolastici o altre facilitazioni di viaggio;
  7. assicurazione;
  8. servizi abitativi;
  9. servizi di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani al di fuori dell'orario scolastico;
  10. provvidenze a favore di bambini e giovani diversamente abili;
  11. ogni altro intervento atto a realizzare il diritto allo studio.

(4) Gli interventi di cui al comma 3, lettere a), b), c) ed e), sono destinati ad alunni che versano in condizioni economiche disagiate.

(5) La condizione economica disagiata è individuata in base al reddito, al patrimonio ed alle quote esenti stabilite negli appositi criteri. Si considerano in questo caso sia i redditi ed il patrimonio dell'alunno che dei suoi genitori. Nel caso in cui i genitori sono separati legalmente o divorziati, vanno considerati il reddito ed il patrimonio dell'alunno e del genitore a cui l'alunno è stato affidato. Se l'alunno è orfano di entrambi i genitori, vanno considerati il reddito ed il patrimonio dell'alunno e di colui che esercita la potestà genitoriale. Se il genitore esercente la potestà convive con una persona in una situazione di famiglia di fatto, sono considerati anche il reddito e il patrimonio del convivente.

(6) Il reddito massimo ammissibile ed i criteri di valutazione del reddito, del patrimonio e delle quote esenti sono stabiliti dalla Giunta provinciale.2)

2)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.