Pubblicata nel B.U. 18 dicembre 1973, n. 54.
(1)Allo scopo di favorire l’incremento economico e della produttività nonché l’aggiornamento e la specializzazione negli ambiti economici dell’artigianato, dell’industria, del turismo, del commercio e dei servizi, inoltre per promuovereun ambiente di lavoro favorevole alla famiglia, l’amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere le seguenti attività e iniziative:2)
L'alinea del comma 1 dell'art. 1, è stata così sostituita dall'art. 18, comma 1, della L.P. 8 marzo 2010, n. 5.
L'art. 1 è stato modificato dall'articolo 9 della L.P. 20 marzo 1995, n. 7.