Pubblicata nel B.U. del 11 dicembre 1973, n. 53.
(1) La retta dei servizi residenziali di cui all'articolo 9 è concordata tra i seguenti enti:
(2) L’accordo viene stipulato entro il 31 ottobre dell’anno precedente all’anno di riferimento tra l’ente gestore del servizio e i comuni ove il servizio è svolto. 10)
(3) Se l'accordo non viene raggiunto entro il 31 ottobre, l'ente gestore sottopone la questione alla Sezione ricorsi della Consulta provinciale per l'assistenza sociale, la quale si pronuncia entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. A tale scopo la Sezione ricorsi è composta da:
La lettera d) dell'art. 11 e gli art. 21, 34, 39 e 40/ter sono stati abrogati dall'art. 4, comma 4, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
L'art. 11, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 20 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.