Pubblicata nel B.U. del 11 dicembre 1973, n. 53.
(1) Le forme di assistenza aperta, attuate mediante prestazioni di servizio sociale e interventi di carattere economico, abitativo o domiciliare, devono di regola essere preferite.
(2) Solo nel caso in cui le forme di assistenza aperta risultino impossibili o inefficaci, in relazione alla gravità dell'abbandono morale o materiale dell'anziano, l'assistenza è prestata mediante ospitalità in istituzioni specializzate.