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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 1966, n. 31)
Norme per la liquidazione di pagamenti periodici su fondi stanziati a calcolo

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1)

Pubblicata nel B.U. 15 marzo 1966, n. 11.

Art. 4

(1) I dati relativi agli assegni restituiti dall'Ufficio dei conti correnti postali che per qualsiasi motivo non siano stati recapitati ai beneficiari, vengono comunicati all'Assessorato competente per la definizione delle rispettive pratiche.