Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.
(1) I vigili sanitari, se constatano contravvenzioni alle leggi, ai regolamenti o alle ordinanze sanitarie, sono tenuti a redigere il relativo verbale e a trasmetterlo alle autorità competenti per materia.
(2) Le sostanze e gli oggetti in relazione ai quali si constata la contravvenzione saranno, se necessario, sottoposti a sequestro preventivo, chiusi e sigillati con firma del vigile e del contravventore.
(3) Se questi si rifiuti di firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale.