Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.
(1) Il servizio dei vigili sanitari presso le singole sezioni è coordinato dal capo della ripartizione competente; questi compila il rapporto informativo sui vigili sanitari di cui al precedente articolo 20, sentito il parere dei direttori di sezione, ed esercita, altresì, la competenza attribuita ai capi servizio dall'articolo 77 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.
(2) Il Medico provinciale può disporre, previa intesa con i direttori di sezione, dell'opera dei vigili sanitari per i servizi di vigilanza sanitaria di competenza statale.