Pubblicato nella G.U. 20 marzo 1978, n. 78.
(1) In materia di protezione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi, nei casi di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e maternità, la regione - nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670- ha facoltà di integrare la legislazione dello Stato e di costituire appositi istituti autonomi o di agevolarne l'istituzione.